1. È istituita la provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo.
2. La circoscrizione territoriale della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo è costituita dai seguenti comuni: Agliè, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Ciriè, Coassolo Torinese, Collaretto Castelnuovo, Collaretto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, La Cassa, Lanzo Torinese, Lauriano, Leinì, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese,
1. La provincia di Torino procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla giunta provinciale, previa intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno, entro il medesimo termine, con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2 del presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Torino e del Canavese e delle Valli di Lanzo, ai sensi dall'articolo 9 della legge 8 marzo. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Torino la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo
1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Torino e la provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Torino e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.